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Possono richiedere di essere ammessi al voto nella predetta dimora:

  1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto gratuito ai seggi  (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato);
  2. Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Per esercitare tale diritto, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tra il 40° e il 20° giorno antecedente le elezioni (tra il 16 agosto e il 5 settembre) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicando il completo indirizzo.
Alla dichiarazione devono essere allegati:

  • Copia della tessera elettorale;
  • Certificazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L. da cui risulti l'esistenza dell'infermità fisica tale da impedire l'elettore di recarsi al seggio;

 

Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.
(DPR 3 gennaio 2006, n. 1)

 

                                               

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